Criteri per il calcolo ed il versamento del contributo di costruzione

Data di pubblicazione:
10 Marzo 2021

Con atto n. 19 del 20.06.13, il Consiglio comunale ha deliberato i nuovi criteri per il versamento degli oneri concessori.
Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 2 del D.P.R. 380/2001 dovranno essere corrisposti all'atto del rilascio della concessione edilizia o di altro giusto titolo abilitativo.

Il costo di costruzione di cui all'art. 16 comma 3 del D.P.R. 380/2001potrà essere versato alternativamente come segue:

  • in un'unica soluzione al rilascio della concessione edilizia;
  • 50% al rilascio della concessione edilizia − 50 % entro 60 gg dalla comunicazione di ultimazione dei lavori e non oltre il termine di validità della concessione edilizia. L'importo del costo di costruzione non corrisposto al momento del rilascio della concessione dovrà essere coperto tramite polizza fideiussoria di importo pari al totale del costo di costruzione maggiorato delle sanzioni massime pari al 100% di quanto dovuto ai sensi dell'art.12 comma 10 lett. C. della L.R. 23/85.

 

Per le nuove costruzioni inerenti attività turistiche, commerciali e direzionali e/o interventi che richiedono il rilascio di titolo oneroso sulle stesse, si applicherà la percentuale del 7% del costo documentato di costruzione determinato con computo metrico afferente il costo degli interventi riferito al progetto presentato per l'ottenimento del titolo edilizio.