Iscrizione Nella Lista Di Leva - Nati nel 2009 -

Iscrizione Nella Lista Di Leva - Nati nel 2009 -

Data:

01 gennaio 2026

Descrizione

Iscrizione Nella Lista Di Leva

IL SINDACO

PREMESSO CHE la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal 1° Gennaio 2006 dalla norma di cui all’art. 1929, comma 1, del D. Lgs. 15 MARZO 2010 n .66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l’obbligo della loro iscrizione nelle liste di Leva di appartenenza

VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66

INFORMA

1 – che tutti i giovani di sesso maschile che compiono il diciasettesimo anno di età, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati e sono obbligati di verificare ENTRO trenta giorni, dal 1° di gennaio dello stesso anno, la loro iscrizione nella lista di LEVA e a fornire i chiarimenti richiesti in merito agli uffici comunali competenti;

2 - i genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;

c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

3 - Agli effetti dell'iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

4 - Ai sensi dell’art.1934 del predetto D. Lgs. N.66/2010, saranno iscritti d’ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri di stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l’età richiesta per l’iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle Liste di Leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti, di avere un’età minore di quella loro attribuita.

Allegati

A cura di

Ufficio Servizi Demografici, Statistici Elettorale Leva

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