Referendum Costituzione
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015?»
domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026
VOTO DOMICILIARE
PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
L’UFFICIO ELETTORALE
Rende noto
che in occasione dei referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio
l’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2026 E LUNEDÌ 02 MARZO 2026
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006
Villasor, lì 10 FEBBRAIO 2026
L’UFFICIO ELETTORALE