Bonus Sociale Idrico Integrativo 2026.
Il Bonus idrico integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al Bonus Sociale Idrico e costituisce un rimborso tariffario in favore delle cosiddette utenze deboli.
1. Sono ammessi al BONUS Integrativo:
a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, in possesso dei seguenti requisiti:
i. la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
2. Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientravi è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro:
3. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
Art. 6 – Determinazione del BONUS Integrativo.
1. L’importo del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a:
a. 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di 9.000,00 euro;
b. 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro.