Pagare tributi IMU

Servizio attivo

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata A1, A8 o A9

A chi è rivolto

  • a coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;·
  • al genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice, che s’intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, quindi esente se è la sua abitazione principale;
  • all'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;·
  • ai concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • ai locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione;
  • al coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9, quindi esente se rimane la sua abitazione principale.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

 

Descrizione

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli). 

Sono soggetti passivi il proprietario dell’immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi (per una precisazione dei soggetti passivi si rimanda all’art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019).

L'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile (calcolato a seconda della diversa tipologia) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immobili ad esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

 

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

 

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni IMU i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

 

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze, determinata in base all’aliquota deliberata  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

 

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

Come fare

Puoi accedere al servizio Pagare Tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio" e seguendo la procedura guidata.

 

Cosa serve

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Elenco categorie, quota di possesso di tutti gli immobili a sé intestati e durata del possesso nel periodo d’imposta oggetto di calcolo;

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'IIMU dovuta e la stampa del modello F24 relativamente all'anno di imposta corrente o delle annualità precedenti (in tal caso con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso) da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

 

Tempi e scadenze

Il pagamento IMU può essere assolto in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Il pagamento in un’unica soluzione deve essere assolto entro il 16 giugno del periodo cui si riferisce l’imposta.

Il calcolo dell'IMU è immediato con la contestuale generazione del Modello F24

 

Costi

Il calcolo tramite istanza online non prevede costi.

L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune, nella procedura di calcolo, sulla base della tipologia di immobile selezionato, verrà proposta in automatico l'aliquota relativa che sarà espressa in termini %.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagare tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

  • Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione, previa presentazione della Dichiarazione IMU.
     
  • Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
    • esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
    • su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. 
      L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020 - pdf). 

      Dal 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

  • La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
    • per i fabbricati di interesse storico o artistico;
    • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
    • per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 

Dal 2021 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per un solo immobile destinato ad uso abitativo posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione Internazionale con l’Italia), a condizione che la stessa non venga concessa in locazione o comodato d’uso. 

 

Ulteriori informazioni

L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Per le modalità di calcolo del valore degli immobili si rimanda all’art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



Dichiarazioni 

Relativamente all’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. 
Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

  • gli immobili godono di riduzione o esenzioni dell’imposta;
  • il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

Le fattispecie più significative sono elencate nelle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU/IMPI .

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Si precisa che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati il contribuente deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

  1. che l’immobile è stato dichiarato inagibile/inabitabile da un tecnico abilitato (ad esempio geometra, architetto o ingegnere); 
  2. che l’immobile non è effettivamente utilizzato.

L’agevolazione sarà applicata dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.


 

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Giacomo Matteotti, 1, 09034 Villasor SU, Italia

Telefono: 0709648023
Email: tributi@comune.villasor.ca.it
PEC: tributi@pec.comune.villasor.ca.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 15/05/2026

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