Decreto del Ministero dell'interno 3 novembre 2021 recante: "Modalità di erogazione da parte dei ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafice"
Le richieste e il rilascio dei certificati anagrafici degli iscritti nell’ANPR, riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica iscritti nell’ANPR, sono assicurati ai sensi dall'articolo 33 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, in modalità telematica attraverso il sito web di ANPR.
Si rammenta, in proposito, che il cittadino potrà accedere al Portale ANPR (www.anagrafenazionale.interno.it), nell'area dedicata ai "Servizi al cittadino", con la propria identità digitale; CIE (carta di identità elettronica), CNS (carta nazionale servizi) o SPID (sistema pubblico d'identità digitale).
Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell’imposta di bollo, ai fini dell’emissione del certificato, l’avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali richiesti dai cittadini sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.
Il certificato rilasciato è reso disponibile all’avente diritto nel sito web di ANPR e trasmesso, a scelta del cittadino, al domicilio digitale del cittadino, laddove disponibile, oppure messo a disposizione attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CAD.
Anche successivamente al rilascio, l’avente diritto può, per il periodo di validità del certificato, prendere visione ed eventualmente stampare i certificati richiesti accedendo al sito web di ANPR.