R. L'autocertificazione è un'autonoma certificazione che ciascun cittadino può effettuare dichiarando dati che dovrebbero essere forniti dalla Pubblica Amministrazione.
Il suo scopo è semplificare le procedure burocratiche e semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione, poichè consente al cittadino di autocertificare fatti, stati e qualità a diretta conoscenza del dichiarante eliminando la necessità di rivolgersi agli sportelli degli Enti preposti al normale rilascio.
Essa è disciplinata dalle seguenti Leggi:
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Legge 4/1/1968 n. 15, Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
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Legge 15/3/97 n. 59, Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. "Bassanini");
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Legge 15/5/97 n.127, Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (c.d. "Bassanini 2");
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Legge 16/06/1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 (c.d. "Bassanini ter");
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Regolamento per la semplificazione delle Norme sulla documentazione amministrativa, dpr 20.10.1998 n°403.
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R. L'autocertificazione può essere utilizzata nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ATERP, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente pubblico ( compresi gli Enti pubblici economici) e le imprese che gestiscono servizi pubblici.
Non è invece consentita l'autocertificazione:
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nei rapporti con e tra privati.
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per gli stati di servizio ed i fogli matricolari
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per gli estratti di nascita e di stato civile nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni
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nel caso di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti poichè non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
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in tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive. Essi sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Gli impiegati degli enti preposti saranno tenuti, secondo proprie disposizioni e organizzazioni d'ufficio, ad accettare le autodichiarazioni indispensabili per l'attivazione dei servizi richiesti.
In caso di mancata accettazione del documento autocertificato da parte dell'impiegato, sarà sufficiente richiedere le generalità e la qualifica dell'impiegato; può anche richiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente il cittadino segnalerà quanto accaduto al dirigente dell'Ente.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.
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R. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (ad es. certificato di nascita, di morte, titolo di studio) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.
Anche i certificati rilasciati dal casellario giudiziale (certificato penale, certificato relativo ai carichi pendenti, alla sottoposizione a procedure fallimentari, ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
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R. Possono usufruire dell'autocertificazione tutti i cittadini italiani senza alcun limite o riserva.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
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R. Per coloro i quali hanno effettuato falsificazioni sulle autocertificazioni sono previste severe sanzioni.
Le Pubbliche Amministrazioni sono infatti tenute ad effettuare controlli incrociati, anche attraverso strumenti telematici, per verificare la validità delle informazioni dichiarate da chi si autocertifica.
L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore permettendogli di sostituire le certificazioni con delle autodichiarazioni è punita ai sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, con la reclusione o la multa.
Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
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