Attività temporanea di somministrazione da parte di soggetti non imprenditoriali in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da parte di soggetti non imprenditoriali in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari (art. 26 LR 5/2006; art. 41 DL 5/2012) – Segnalazione certificata di inizio attività (art. 19 L 241/1990)

Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE), approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 49/19 del 5.12.2019 - Art. 18 (estratto)
Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo: nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un’attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE;

Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 - Art. 26 - Autorizzazioni temporanee 
1. In occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui l’attività si svolge, su richiesta del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 23 con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore a quindici giorni.
Art. 23, comma 4 - É fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanita-ria, di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione tempo-ranea di alimenti e bevande 
1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. [requisiti professionali]

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - Art. 71
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
 

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