Le norme di prevenzione, da attuarsi entro la data di inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo (ordinariamente entro il 1 giugno), si riferiscono ai proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, ai proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, all’A.N.A.S e ai gestori di viabilità, alle Amministrazioni ferroviarie, alle Province, ai Consorzi Industriali e di Bonifica, ai proprietari e ai gestori di elettrodotti, ai proprietari, agli amministratori, ai gestori ed ai conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistici ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento.
Le Prescrizioni contengono, inoltre, una specifica disciplina relativa alle manifestazioni pirotecniche nel periodo di “elevato pericolo” le quali devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 15 giorni prima dello spettacolo.
Anche per il 2021, sono state impartite indicazioni affinché l’Agenzia FoReSTAS, fatta salva la prioritaria attività di prevenzione entro i perimetri amministrati, contribuisca con le proprie maestranze alle attività di prevenzione di competenza del territorio demaniale regionale e dei Comuni, in base a un progetto finalizzato alla riduzione del rischio incendi, secondo un grado di priorità in relazione alla presenza di insediamenti civili, turistici, industriali e aree boscate che il Comune richiedente, solo se provvisto di piano comunale di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, dovrà elaborare.
Inoltre, i comuni in cui abbia sede un'Organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta nell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile istituito presso la Direzione generale della protezione civile ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 21/30 del 5.6.2013 ed operativa per la categoria AIB dello stesso Elenco per l'anno 2021, se provvisti di piano comunale di protezione civile per rischio d'incendio di interfaccia, possono utilizzare uomini e mezzi dell'Organizzazione per le attività di prevenzione di cui alle prescrizioni. In tal caso, il Comune provvederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Le prescrizioni, inoltre, stabiliscono le sanzioni per i trasgressori. L'applicazione di tali norme è di particolare importanza ai fini della prevenzione degli incendi, anche per gli effetti deterrenti nei confronti di comportamenti delittuosi. Per le trasgressioni ai divieti si applicano le sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge n. 353/2000 e dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 8/2016.
Attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione civile regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, si intende inoltre assicurare una maggiore pubblicità finalizzata a contrastare il fenomeno degli incendi e favorire le attività di prevenzione degli incendi e lo sviluppo di una coscienza ambientale finalizzata alla conservazione del bosco quale bene insostituibile per la qualità della vita, sono divulgate attraverso opuscoli.
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